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La tutela della maternità e della paternità

La prima legge emanata a tutela delle lavoratrici madri risale al 1971.
Dopo trent´anni, nella primavera del 2001 è stato emanato un decreto legislativo (un atto governativo che ha forza di legge) che riorganizza e migliora norme di 28 testi legislativi diversi, messi a punto nei tre decenni trascorsi in materia di protezione della maternità: è il decreto legislativo numero 151 del 26 marzo del 2001. In quanto si tratta di una raccolta sistematica, di un riordino di disposizioni legislative già esistenti e di altre non più applicabili, si parla di “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Il testo unico è diviso in 16 capi; cercheremo di dare una pratica sintesi di quelli più utili ai nostri lettori.

Tutela della salute della lavoratrice

Per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 7 mesi di età del figlio, le lavoratrici non possono essere adibite a lavori pesanti, pericolosi, faticosi e insalubri.
Tale tutela si applica anche alle donne che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento.
Prima della nascita, le lavoratrici possono usufruire di permessi retribuiti per effettuare esami clinici e visite mediche specialistiche.

Congedi di maternità e di paternità

Due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro, ricevendo comunque un´indennità pari all´80% della retribuzione media percepita nel periodo di paga precedente.
Inoltre, il periodo di congedo è considerato utile ai fini della maturazione dell´anzianità di servizio, delle ferie, della liquidazione (trattamento di fine rapporto) e della tredicesima; la copertura previdenziale continua a essere totale. Se il parto è avvenuto in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni di intervallo intercorsi fra le due date devono essere aggiunti ai mesi di congedo dopo il parto.
L´inizio del congedo non può essere posticipato fino a un mese dalla data presunta del parto, ma i giorni lavorati fino all´ottavo mese di gravidanza vengono aggiunti ai tre mesi dopo il parto, in modo che complessivamente il tempo di congedo, prima e dopo la nascita, corrisponda sempre a 5 mesi.
L´astensione obbligatoria dal lavoro può essere usufruita dal padre quando si verifichi la morte della madre o questa si ammali gravemente, oppure la madre abbandoni il figlio oppure questi venga affidato in modo esclusivo al padre.

Congedo parentale

Nei primi otto anni di vita di ogni bambino, ciascun genitore può astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, sommando i relativi congedi, non superiore ai 10 mesi. Nell´ambito di questo limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi

  • al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7 qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

In questo caso, il limite complessivo dei congedi parentali è elevato a 11 mesi.
Se il bambino è in condizione di handicap grave, il congedo parentale può essere ulteriormente prolungato fino a tre anni.
Il trattamento economico nel periodo di congedo parentale è costituito da un´indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi complessivi tra padre e madre fino al compimento dei tre anni del bambino. Nulla è percepito dopo i tre anni, eccetto il caso in cui il richiedente abbia un reddito non superiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico.
Durante il congedo parentale matura l´anzianità di servizio (ma non le ferie) e il trattamento di fine rapporto. La copertura previdenziale è totale per i primi 6 mesi complessivi del congedo, ma non oltre il terzo anno di età del bambino. Il congedo parentale spetta anche nelle ipotesi di adozione e di affidamento nei primi tre anni dall´ingresso del minore nella famiglia.

Permessi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino, le madri hanno il diritto a due periodi di riposo al giorno, ciascuno di un´ora, ma anche cumulabili.
Il periodo di riposo che, a tutti gli effetti, è considerato tempo lavorativo, può essere fruito al di fuori dell´azienda. Se l´orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore, il periodo di riposo è solo uno, ridotto a mezz´ora se il bambino è accolto nell´asilo nido dell´azienda o nelle sue vicinanze. Se il figlio è affidato al padre lavoratore, o la madre non sia una lavoratrice dipendente oppure sia gravemente ammalata, i riposi giornalieri sono riconosciuti al padre.
Nel caso di parti plurimi i periodi di riposo sono raddoppiati.
Nel caso che il figlio sia affetto da handicap grave, nei primi tre anni i genitori possono fruire di una riduzione di orario giornaliero di lavoro.
Dopo i tre anni di età, i genitori hanno diritto ogni mese a tre giorni di permesso che possono essere fruiti anche dopo che il figlio con handicap grave ha raggiunto la maggiore età, purché sia convivente. Questa normativa è applicabile anche alle adozioni e agli affidamenti.

Congedi per malattia del figlio

Nei primi tre anni di vita di un figlio, i genitori hanno diritto di assentarsi dal lavoro, naturalmente in modo alternativo, per i periodi corrispondenti alle malattie del figlio.
Fra i tre e gli otto anni di età, il diritto di astenersi dal lavoro è ridotto a 5 giorni lavorativi all´anno per ciascun genitore.
Per questi congedi non è previsto alcun trattamento economico, mentre non incidono sul calcolo dell´anzianità di servizio, ma soltanto sulle ferie e la tredicesima. La copertura previdenziale è totale nei primi tre anni del bambino, ridotta successivamente.
I congedi per malattie del figlio di età fino a 6 anni sono un diritto anche nelle ipotesi di adozione e di affidamento.

Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro

Le lavoratrici non possono essere licenziate a partire dall´inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di ricorso al congedo di paternità, si applica anche al padre lavoratore il divieto di licenziamento per la durata del congedo stesso con estensione fino al compimento di un anno di età del bambino. Tutte queste disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Nel caso in cui la lavoratrice decida di dimettersi durante il periodo in cui il licenziamento è vietato, la dimissionaria ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Al termine dei periodi di divieto di lavoro, le lavoratrici hanno il diritto di rientrare nella stessa unità produttiva in cui lavoravano precedentemente, a meno che espressamente non vi rinuncino, e di restarvi fino al compimento del primo anno di età del bambino. Questa disposizione si applica anche al lavoratore al rientro dopo la fruizione del congedo di paternità.

Assegno di maternità di base

A partire dal 1° gennaio 2001, per ogni figlio nato o per ogni minore in condizione di affidamento preadottivo o di adozione dalla stessa data, alle madri residenti (cittadine italiane o comunitarie oppure in possesso di carta di soggiorno) è concesso un assegno di maternità di 2.500.000 lire, purché non beneficino di indennità di maternità e il nucleo familiare di appartenenza non disponga di risorse economiche superiori ai valori indicati dagli Indicatori della Situazione Economica (Ise) (pari a 50 milioni di lire all´anno per nuclei di tre persone). L´assegno è concesso dai Comuni e viene erogato dall´INPS.

Lavoro a domicilio

Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto, come tutti gli altri lavoratori, ai congedi di maternità e di paternità, con un´indennità giornaliera a carico dell´INPS pari all´80% del salario contrattuale giornaliero previsto nella Provincia per i lavoratori interni della stessa industria. La corresponsione di tale indennità è subordinata alla condizione che, all´inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Lavoro domestico

Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità e al relativo trattamento economico.

Lavoratrici autonome

Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta un´indennità giornaliera, erogata dall´INPS, per il periodo della gravidanza e per quello successivo al parto. Queste lavoratrici hanno anche diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Libere professioniste

A queste lavoratrici, iscritte a una cassa di previdenza e di assistenza, nei due mesi prima della data del parto e nei tre mesi successivi, viene corrisposta un´indennità pari all´80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda.

(Farmacia Salute - Inverno 2001)



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